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Calendario a.s. 2024-25

Calendario delle festività e degli esami - a.s. 2024/25

Descrizione

 

Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli esami – anno scolastico 2024/2025->>

Calendario scolastico Regione Campania 2024-25->>

Allegato Calendario 2024-25->>

Inizio lezioni: 12 settembre 2024
Fine lezioni: 07 giugno 2025

la normativa statale prevede le seguenti festività nazionali:

  •  il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
  •  l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
  •  il 25 dicembre, Natale;
  •  il 26 dicembre, Santo Stefano;
  •  il 1° gennaio, Capodanno;
  •  il 6 gennaio, Epifania;
  •  il lunedì dopo Pasqua;
  •  il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
  •  il 1° maggio, Festa del Lavoro;
  •  il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
  •  la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica);

oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese:

  • il giorno 2 novembre 2024 per la commemorazione dei defunti;
  • il 23 e 24 dicembre 2024, il 27 e 28 dicembre 2024, il 30 e 31 dicembre 2024 e dal 2 al 4 gennaio 2025 per le festività Natalizie;
  • i giorni 3 e 4 marzo 2025 per le festività di Carnevale;
  • dal 17 aprile al 19 aprile 2025 e il 22 aprile 2025 per le festività Pasquali;
  • – il 26 aprile 2025 per il ponte della Festa della Liberazione;
  • il 2 e 3 maggio per il ponte del 1° Maggio

 

Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio giovedì 12 settembre 2024 e terminano sabato 7 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria e lunedì 30 giugno 2025 per le scuole dell’infanzia, per un totale previsto di n. 203 giorni di lezione per la scuola primaria e secondaria, ridotto di una unità qualora la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica;

– sono confermate le seguenti celebrazioni ed in tali giornate, o nel corso della settimana che precede se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali iniziative della Regione:

  • 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla legge n. 211 del 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
  • 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
  •  19 marzo “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria;

Le singole Istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (ad es. vocazione turistica del territorio, festività religiose) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessore regionale all’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente e le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico di riferimento;

Nel periodo successivo al 7 giugno 2025 e sino al 30 giugno 2025, termine ordinario delle attività educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle famiglie;

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali (settimana corta);

Le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto, debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle famiglie entro l’avvio delle lezioni, in particolare:

  • per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 1999 e 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297 del 1994, con la precisazione che qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
  • per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica, con la precisazione che, in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, nell’ambito della programmazione delle celebrazioni di cui al precedente punto g), è possibile utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni, a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e dell’Ufficio scolastico regionale;

Sono confermate le seguenti celebrazioni ed in tali giornate, o nel corso della settimana che precede se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali iniziative della Regione:

– 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla legge n. 211 del 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte;
– 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
– 19 marzo “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria;

Le singole Istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (ad es. vocazione turistica del territorio) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni, dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessore regionale all’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente e le giornate di lezione derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

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